L’Albo pretorio è stato, finora, un luogo fisico dove la scuola affiggeva ogni atto, documento o avviso che deve essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini.
Il motivo dell’esistenza dell’albo pretorio è proprio quello di rendere pubblico tutto quello che la pubblica amministrazione decide, contribuendo a rendere “trasparente” la sua azione. In molti casi un atto della pubblica amministrazione non ha efficacia, cioè non ha validità legale, se non è pubblico o affisso in un luogo pubblico (appunto, l’albo pretorio).
.La Legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al comma 1 dell’art.32, al primo gennaio 2010 (poi prorogato al primo gennaio 2011) la data in cui gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Tutti i documenti e gli atti che devono essere diffusi sono resi pubblici tramite Internet mentre il luogo delle “affissioni” chiude per sempre. Le regole con le quali funziona l’albo pretorio non cambiano, rimangono invariate. Cambia lo strumento: al posto del documento stampato e affisso nella stanza dell’albo pretorio c’è il sito web dell’Istituto.
Per quanto riguarda i bandi di gara e i bilanci lo switch-off completo al digitale è invece stabilito al 1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione on line di questi atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite prossimamente con un Decreto del Presidente del Consiglio. A partire dal 1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale sono pertanto assolti esclusivamente mediante la pubblicazione on line sul sito istituzionale.
In attesa di un regolamento ministeriale che disciplini la materia e, soprattutto, che stabilisca, per ciascuna tipologia di atto, il periodo di affissione, ossia per quanti giorni un determinato atto deve rimanere affisso all’albo pretorio online, ogni documento pubblicato all’Albo pretorio online rimane visibile nell’albo per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. Scaduto il periodo, il documento viene tolto. E’ fatto salvo il diverso periodo inserito all’interno dell’atto pubblicato.